L’ufficiale giudiziario: chi è e cosa fa

Ufficiale giudiziario cosa fa

Ogni qualvolta si sente parlare dell’Ufficiale Giudiziario si è portati a fare un’associazione mentale con una figura portatrice di cattive notizie, una sorta di “postino di lusso” che trasporta e consegna documenti di natura giuridica. Proviamo oggi a fare un po’ di chiarezza sulla figura dell’ufficiale giudiziario e capire, all’atto pratico, cosa fa.

Cominciamo con il definirlo: è un pubblico ufficiale, ovvero un dipendente pubblico che lavora presso uffici competenti situati nei tribunali, svolgendo una funzione ausiliaria per l’intero sistema giuridico. È un funzionario, incaricato di eseguire materialmente i provvedimenti decisori del giudice, qualora questi non vengano rispettati ed eseguiti spontaneamente dai soggetti destinatari. È un organo con potere giurisdizionale che – oltre a svolgere attività ausiliarie del giudice – porta avanti anche funzioni autonome sia in campo civile, amministrativo, che stragiudiziale.

Le funzioni principali dell’ufficiale giudiziario

Ecco quali sono i suoi compiti principali:

Notifica gli atti giudiziari, ovvero decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti immobiliari e/o pignoramenti presso terzi, sentenze, atti di citazione, ordinanze di sfratto. In questo caso ha in effetti, in un certo senso, lo stesso ruolo di un postino, certificando l’avvenuta consegna del plico al destinatario. Se la busta è verde, avete appena ricevuto un atto giudiziario! Ma state tranquilli, non sempre si tratta di cattive notizie: potrebbe per esempio trattarsi di un semplice invito a comparire come testimone in una causa o una notifica di una sentenza.

Esegue le sentenze del giudice. Provvede a effettuare i pignoramenti (mobiliari), gli sfratti e altri procedimenti di esecuzione forzata. Nel caso specifico del pignoramento mobiliare, è infatti proprio l’ufficiale giudiziario a presentarsi presso il domicilio del debitore al fine di individuare i beni che ritiene possano essere di più pronta liquidazione (cioè, quelli che ritiene di poter vendere prima e più facilmente), fino alla concorrenza del credito da soddisfare. In questa operazione, l’ufficiale può anche essere accompagnato dal creditore. È importante sapere che non c’è nessuna comunicazione che precede l’arrivo dell’ufficiale giudiziario: il pignoramento mobiliare avviene direttamente, senza la notifica di un atto specifico. Resta inteso che il debitore riceve prima l’atto di precetto, ovvero l’ultima intimazione a eseguite il pagamento delle somme entro dieci giorni. Dopo questo termine, e comunque non oltre 90 giorni, l’ufficiale giudiziario può recarsi presso l’abitazione del debitore, nei giorni lavorativi, nella fascia oraria che va dalle sette del mattino alle nove della sera.

• Porta avanti anche attività stragiudiziali che comprendono: la redazione (levata) dei protesti, la notificazione di atti stragiudiziali (diffide, intimazioni), le attività di commissionario su disposizione del giudice, la messa in mora formale del creditore mediante offerta reale.
L’ufficiale giudiziario deve dare sempre atto delle attività svolte, attraverso la redazione di un processo verbale, ovvero di un documento scritto riportante in maniera sintetica e fedele i fatti, dichiarazioni, operazioni o altri avvenuti in sua presenza, allo scopo di ricordarli e costituirne prova.

Notifica ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario può provvedere personalmente alla notifica, recandosi direttamente presso il domicilio del destinatario. In alternativa, può far recapitare la notifica mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In entrambi i casi, l’atto può essere consegnato anche a un familiare, a una collaboratrice domestica o a chiunque si occupi regolarmente della nostra casa.

Si può ignorare l’arrivo dell’ispettore giudiziario?

No, fare finta di non essere in casa equivale a fare gli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia. La legge prevede apposite procedure di notificazione per le ipotesi di irreperibilità del destinatario. Se l’ufficiale giudiziario non ha rinvenuto il destinatario, né ha avuto modo di consegnarlo a qualche persona vicina al destinatario, la copia dell’atto viene depositata presso la Casa Comunale (o presso l’ufficio postale, nel caso di notifica via posta).

L’ufficiale giudiziario deve, in questo caso, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario. Infine, deve inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento, formalizzando ulteriormente l’avvenuta notifica. Ciò significa che la notifica si considera ugualmente effettuata e se il destinatario decide di non prenderne visione, non avrà neanche la possibilità, qualora ce ne fosse bisogno, di potersi difendere adottando le necessarie contromisure.

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