Pignoramento presso terzi, tutto quello da sapere

Tutto quello da sapere sul pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è una modalità con cui può essere eseguita un’espropriazione forzata, con lo scopo di consentire al creditore di vedersi saldato il proprio credito.

Questa formula di espropriazione può avere per oggetto i beni mobili del debitore in possesso di altre persone terze, oppure i crediti del debitore nei confronti di terzi.

Sono, quindi, tre le parti in gioco in questa procedura esecutiva:

  • il creditore procedente, cioè colui che vanta il credito nei confronti del debitore e che mette in moto l’esecuzione,
  • il debitore esecutato;
  • il terzo pignorato, cioè colui che possiede i beni del debitore o che ha un debito nei confronti di quest’ultimo.

Procedura pignoramento presso terzi

Come inizia l’espropriazione? Come tutte le esecuzioni, il pignoramento presso terzi richiede la preliminare notifica al debitore (ma anche a colui che a sua volta ne è debitore) del precetto e del titolo esecutivo. Successivamente, se il credito non viene pagato, il creditore procede alla notifica dell’atto di pignoramento al debitore e al terzo.

Dal giorno della notifica del pignoramento, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, vale a dire, principalmente quello di custodire e non disporre delle somme o delle cose da lui dovute per un valore pari all’importo del credito indicato nell’atto di precetto aumentato della metà.

Se dovesse disattendere quest’obbligo, gli atti di disposizione eventualmente compiuti dal terzo, sarebbero comunque inefficaci nei confronti del creditore procedente e di altri eventuali creditori intervenuti. Dal momento della notifica, il terzo ha anche un termine di 10 giorni (non tassativo) entro il quale è tenuto ad effettuare una dichiarazione all’avvocato del creditore procedente in cui deve precisare se è effettivamente debitore del debitore principale.

Nella dichiarazione deve quindi essere indicato:

  • di quali cose o somme il terzo è “debitore del debitore” o di quali suoi si trova in possesso;
  • quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;
  • se precedentemente sono stati eseguiti presso di lui dei sequestri;
  • se gli sono state notificate delle cessioni o ne ha eventualmente accettate.

Debitore e terzo vengono, inoltre, invitati a partecipare ad un’udienza indicata in pignoramento. Si tratta di un momento decisivo, perché in quella sede possono verificarsi vari scenari. Ad esempio, se il terzo ha reso una dichiarazione positiva (indicando, cioè, la sussistenza di un proprio debito nei confronti del debitore esecutato), il Giudice assegna il credito al creditore pignorante, sempre che non esistano precedenti pignoramenti o sequestri. Se, invece, la dichiarazione resa è negativa, l’esecuzione si estingue, salvo contestazioni da parte del creditore.

In queste prime due ipotesi, la presenza del terzo in udienza non è necessaria, avendo egli già provveduto a rendere la propria dichiarazione.

Se, invece, il terzo omette la dichiarazione e non si presenta in udienza, il giudice rinvia ad una successiva udienza. Se anche nel corso di quest’ultima, o prima, non viene resa la dichiarazione richiesta dalla legge, il credito vantato dal debitore nei confronti del terzo si considera non contestato.

In caso di non contestazione, possono quindi darsi due ipotesi:

  • se è possibile identificare il credito o i beni in possesso del terzo, il giudice fissa una nuova udienza in cui assegna i beni o i crediti pignorati;
  • se invece la mancata dichiarazione del terzo non rende identificabili i beni pignorati, o anche se la dichiarazione è stata resa ma il creditore l’ha contestata, il giudice dell’esecuzione effettua gli accertamenti necessari per decidere se assegnare o meno il credito.

I limiti del pignoramento dei crediti

La legge prevede due categorie particolari di crediti: quelli assolutamente impignorabili e quelli relativamente impignorabili.

Tra i crediti che non possono essere oggetto di pignoramento rientrano quelli aventi come oggetto sussidi di grazia o sostentamento (cioè i contributi che lo Stato elargisce a chi ha un reddito molto basso o nullo) a persone comprese nell’elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, nonché i crediti derivanti da pensioni di invalidità.

Possono invece essere pignorati, ma con delle precise limitazioni: i crediti alimentari, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento), nonché i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali possono essere pignorati nel limite di 1/5.

Inoltre, le somme a titolo di pensione, le indennità che valgono come pensione o altri assegni di quiescenza, sono pignorabili solo per l’importo eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

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Categoria: Pignoramento

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