Revoca del mutuo: cosa fare?

Come comportarsi in caso di revoca del mutuo

La revoca del mutuo consente all’istituto di credito di poter esigere il pagamento immediato e in un’unica soluzione del debito contratto dal debitore insolvente invocando contemporaneamente la risoluzione del contratto.

Se a seguito di numerose rate non pagate hai ricevuto dalla tua banca la lettera di decadenza dal beneficio del termine, vuol dire che ti è stata revocata la possibilità di rimborsare  il mutuo secondo il piano di rateizzazione sottoscritto inizialmente. Questo significa una sola cosa: sarai chiamato a restituire l’intero importo residuo del mutuo, maggiorato degli interessi, entro un termine molto breve, generalmente di 15 giorni. Una situazione di certo molto difficile considerato che, se non si ha la possibilità di adempiere al pagamento di una rata, ancor meno sarà possibile versare l’intero capitale con gli interessi maturati nel frattempo. Cerchiamo di approfondire e capire meglio quali circostanze possano generare la revoca del mutuo, in modo da riuscire ad evitare l’immediata attivazione delle procedure giudiziarie che conducono al pignoramento del tuo immobile.

Dopo quante rate non pagate la banca può procedere al pignoramento della casa?

Partiamo dal presupposto che qualsiasi contratto di mutuo prevede la possibilità di recedere o richiedere la risoluzione dello stesso. Certamente non si giunge ad una simile conclusione dopo un solo ritardo del pagamento di una rata, ma sono necessari ripetuti e costanti inadempimenti da parte del mutuatario. Per comprendere meglio le varie situazioni che possono portare alla risoluzione del contratto di mutuo, bisogna prima di tutto capire la differenza tra ritardato e mancato pagamento.

Secondo quanto previsto dalla legge, art. 40 del Tub, si parla di:

  • ritardo di pagamento, quando il versamento della rata viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza, ma entro il 180esimo giorno successivo dl termine stabilito, quindi entro 6 mesi. In questo caso si dovranno corrispondere, oltre al nomale importo della rata, anche gli interessi di mora indicati nel contratto. Affinché si possa attivare la procedura di risoluzione del contratto, questi ritardi si dovranno verificare per almeno 7 volte, anche non consecutive, e durante l’intera durata del mutuo;
  • mancato pagamento, nel caso di un ritardo superiore a 180 giorni dalla scadenza prestabilita. In questo caso la banca potrà attivare immediatamente la procedura di risoluzione del mutuo, anche se ciò si verificasse una sola volta durante l’intera durata del mutuo.

La banca, qualora nel contratto fosse inserita la specifica clausola anti-insolvenza, dovrà attendere 18 rate non pagate prima di poter “portare via” la casa. Tale clausola, sottoscritta in accordo tra le parti, permetterà alla banca di procedere alla vendita del bene senza la necessità di instaurare un procedimento giudiziario nei confronti del mutuatario inadempiente. Successivamente all’asta, se il ricavato della vendita fosse superiore rispetto al debito contratto nei confronti dell’istituto di credito, l’importo in eccedenza sarà restituito al debitore. Nel caso in cui il ricavato dovesse essere inferiore al debito contratto, il debitore sarà in ogni caso libero da ogni obbligazione e il debito risulterà comunque estinto.

A queste cause si aggiungono anche tutte quelle riconducibili a situazioni che denotano uno stato di dissesto economico: un protesto, casi in cui l’immobile è colpito da ipoteche giudiziali, provvedimenti che ne limitino la disponibilità, un sequestro conservativo, atti di pignoramento, ecc.

Dopo la revoca del mutuo cosa succede?

Una volta che la banca ha revocato il mutuo, tramite il semplice invio di una lettera raccomandata in cui sia manifesta la volontà di risolvere il contratto per inadempimento, al mutuatario non rimangono molte alternative: dovrà provvedere immediatamente al pagamento. In caso contrario, alla scadenza del termine, sarà attivata la procedura esecutiva di pignoramento che porterà alla vendita giudiziaria dell’immobile all’asta. La banca invierà al debitore la notifica di un atto di precetto, ovvero un’ulteriore richiesta di pagamento con cui si concede un termine di altri 10 giorni per pagare ed evitare il pignoramento. Scaduto anche tale termine, si procederà con l’azione giudiziaria esecutiva.

In questa ipotesi estrema, per evitare che la banca pignori l’immobile oggetto di ipoteca e proceda con la vendita all’asta, è sicuramente preferibile cercare un accordo con l’istituto di credito al fine di limitare il più possibile i danni. È importante contattare tempestivamente l’ufficio contenzioso dell’istituto di credito e mostrare la propria volontà di raggiungere un accordo bonario per saldare il debito. Si tratta di una fase molto delicata per cui non è consigliabile agire da soli. A questo punto, per risolvere la situazione, rimane un’ultima possibilità: concordare con la banca un piano di rientro “patteggiando” il pagamento a rate di quanto dovuto in modo da non aggravare le condizioni del debitore e tenendo conto della sua reale capacità economica. In alternativa, sarà possibile proporre un accordo a saldo e stralcio in maniera da estinguere il mutuo tramite il versamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta dalla banca, ma in tempi molto più ristretti.

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Categoria: Debito Bancario

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