Prescrizione dei tributi locali

La prescrizione dei tributi locali

Per tutti i contribuenti e per l’ufficio tributi, la prescrizione dei tributi locali rappresenta spesso un rompicapo perché è necessario fare i conti con l’anno di prescrizione e distinguere gli omessi o parziali pagamenti dalle omesse denunce. Inoltre, gli avvisi vengono a volte recapitati oltre il 31 dicembre, condizione che porta il contribuente a cercare di capire se in realtà l’avviso di accertamento sia valido o meno.

L’art. 2498 del codice civile stabilisce il termine di prescrizione dei tributi locali nell’ordine di 5 anni. Tuttavia, è fondamentale fare un distinguo tra omesso pagamento e omessa denuncia per cui valgono differenti tempi di prescrizione. Infatti, nel caso di omessa denuncia l’ufficio tributi spiega non senza difficoltà che il termine di prescrizione corrisponde in realtà a 5+1, argomento non semplice da comprendere per i contribuenti.

In pratica, un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento riguardo l’anno d’imposta 2018, dovrà essere pagato entro il 31 dicembre 2023 mentre un avviso di pagamento per omessa denuncia relativo all’anno d’imposta 2018 potrà essere notificato entro il 31 dicembre 2024.

Prescrizione dei tributi: la normativa

Partendo dunque da quanto stabilito dell’art. 2498 del codice civile, per cui i tributi si prescrivono in 5 anni e attestata la loro natura di prestazioni periodiche, la normativa non può prescindere da quanto previsto in maniera chiara dal comma 161 della Legge nr. 296 del 2006 per cui:

“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”

Richiesta di accertamento e istanza di rimborso per i tributi locali

In caso di avviso di accertamento per omessa denuncia, l’ultimo adempimento a carico del contribuente è quello d presentare dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è rettificata la variazione. Ovviamente, le variazioni intercorse ad esempio durante l’anno 2018 andavano dichiarate entro il 30 giugno del 2019, consentendo al comune di poter notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2024.

Per l’istanza di rimborso valgono le medesime regole previste per l’avviso di accertamento. Nel caso in cui un contribuente abbia effettuato un versamento errato del tributo e voglia usufruire dell’istanza di rimborso, dovrà attenersi ai medesimi tempi di prescrizione previsti per l’avviso di accertamento presentando istanza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale si presenta domanda di rimborso.

Scissione degli effetti della notifica di prescrizione dei tributi locali

Lo sdoppiamento degli effetti della notifica è un aspetto molto importante per quanto concerne gli avvisi di accertamento riguardanti i tributi locali. A tal proposito l’art. 149 del codice di procedura civile prevede:

“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.”

Ciò significa che per il comune mittente la notificazione effettuata tramite servizio postale si intende attivata dal momento in cui si consegna la documentazione all’ufficio postale mentre, per il contribuente destinatario la data di decorrenza della notifica corrisponderà a quella di ricezione, per cui farà fede il timbro postale.

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Categoria: Fisco e Tributi

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