Pignorabilità Fondo pensione e polizza vita

Pignorare fondo pensione

La paura di non riuscire a percepire una pensione sufficientemente adeguata a garantire uno stile di vita dignitoso, sta inducendo sempre più persone alla sottoscrizione di prodotti previdenziali per assicurarsi un capitale al quale accedere in futuro. Tuttavia, la confusione e le cattive informazioni riguardo le garanzie e i livelli di sicurezza offerti da tali prodotti assicurativi hanno creato molta diffidenza e timori.

In molti ci chiedono se il loro fondo pensione sia pignorabile o, se in caso di debiti contratti, vi sia il rischio di perdere tutto il capitale accumulato. In questo articolo vi spieghiamo quali siano i reali rischi di incorrere in un eventuale pignoramento del fondo pensionistico.

Il mio fondo pensione può essere pignorato?

Per capire se sia possibile subire il pignoramento del capitale accumulato con un prodotto finanziario/assicurativo, è bene conosce le caratteristiche e soprattutto le differenze che intercorrono tra le polizze vita e i fondi pensionistici

Entrambi i prodotti previdenziali vengono spesso definiti “impignorabili”, dei veri e propri salvadanai inaccessibili e intaccabili da eventuali creditori. In realtà la situazione non è realmente così chiara.

Per quanto concerne il regime di pignorabilità di una polizza sulla vita, l’articolo1923, comma 1, c.c. conferma il divieto assoluto ai creditori di pignorare il capitare o la rendita garantita al contraente tramite la stipula del contratto assicurativo della polizza vita. Tuttavia la giurisprudenza specifica che l’inquadramento di un contratto avviene: ”…in base al suo contenuto, non certo in base al titolo contrattuale attribuito”.

Ciò significa, che il semplice fatto di avere conferito ad un prodotto previdenziale il titolo di polizza, non garantirà alcuna sicurezza di impignorabilità al pari di un’assicurazione sulla vita.

Molti i contrasti nati da tale condizione, soprattutto in relazione a quei prodotti denominati polizze ma in realtà differenti per caratteristiche dalle assicurazioni sulla vita. È il caso di quei prodotti borderline per i quali la giurisprudenza non ha mai approfondito la questione relativa alla pignorabilità. L’unico modo per capire se il divieto di pignorabilità sia valido per un determinato prodotto previdenziale, è quello di accertarsi che il contenuto contrattuale sia conforme al principio giurisprudenziale delle assicurazioni sulla vita (ex art. 1919 c.c. e ss.).

Quali caratteristiche deve avere un fondo pensione per non essere pignorato?

Secondo la giurisprudenza, (Cass. n. 6061/2012, 8412/2015 e 10333/2018), un fondo pensionistico per godere del diritto di impignorabilità deve possedere le seguenti caratteristiche, proprie e qualificanti delle assicurazioni sulla vita:

  • Scopo previdenziale
  • Alea
  • Ancoraggio dell’importo del premio al c.d. rischio demografico
  • Pagamento periodico dei premi
  • Durata prolungata

Accertata la sussistenza di questi requisiti, l’assicurato potrà avere certezza riguardo l’intoccabilità del proprio capitale da parte di creditori. E nel caso in cui decida di sottoscrivere un prodotto privo di tali caratteristiche, quindi liberamente pignorabile, avrà contezza di aver acquistato un fondo di investimento mobiliare senza alcuna garanzia di impignorabilità.

Gli accrediti dell’assicurato alla polizza vita e al fondo pensione possono essere pignorati dai creditori?

Riguardo tale quesito l’art. 1923, comma 2, stabilisce che:

“Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni”

Ne consegue che il creditore goda del legittimo diritto di poter pignorare l’importo degli accrediti (o dei premi polizza), nel caso in cui possa dimostrare che l’importo accreditato periodicamente sia inefficace e quindi:

  • l’accredito sia stato effettuato allo scopo di eludere il pagamento del debito o per ridurre il patrimonio ai danni del creditore;
  • l’accredito corrisponda ad una donazione non computata nell’asse ereditario del deceduto.

Il creditore che avrà dimostrato l’esistenza di una delle suddette condizioni potrà pignorare, con l’accordo da parte del giudice civile, l’importo corrispondete dei premi (in caso di polizza sulla vita) o degli accrediti (in caso di fondo pensione). Il giudice, infatti, dichiarerà il pagamento degli accrediti “compiuto in violazione” delle ragioni del credito o della quota di eredità.

Se desideri avere maggiori informazioni riguardo il rischio di pignorabilità del tuo fondo pensione, contattaci. I nostri esperti analizzeranno tutta la documentazione contrattuale del prodotto previdenziale da te sottoscritto e sapranno consigliarti al meglio per riuscire ad ottenere un capitale certo per la tua vecchiaia.

Categoria: Pignoramento

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