Tutela dei depositi bancari

Cos’è il Fondo Interbancario di Tutela dei depositi? Come funziona il sistema di tutela dei depositi nei paesi membri della Comunità europea? Gli istituti di credito italiani come proteggono la sicurezza dei nostri risparmi? Capiamo insieme come funzionano i sistemi di sicurezza dei depositi bancari.

Caratteristiche Sistemi di garanzia Depositi bancari

In Italia, i risparmi dei depositanti sono tutelati da ben due sistemi di garanzia depositi: il FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) e il FGDCC (fondo di Garanzia dei Depositanti del Crediti Cooperativo).

Il FITD, disciplinato dalla direttiva 2014/49/UE recepita del TUB (Testo Unico Bancario), è un consorzio tra banche italiane, costituito volontariamente nel 1987, per offrire garanzie di sicurezza ai depositanti degli istituti di credito aderenti, oggi divenuto obbligatorio secondo direttive comunitarie.

Il FITD garantisce ai correntisti differenti tipologie di interventi al fine di tutelarne i depositi:

  • Rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca;
  • Interventi preventivi nel caso si voglia evitare l’insolvenza bancaria;
  • Interventi alternativi nel caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, per cui le attività e le passività vengono trasferite ad altro istituto di credito.

Gli interventi del FITD sono interamente finanziati dalle banche aderenti al consorzio, le cui attività sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento sul funzionamento degli organi e da regolamenti relativi a materie specifiche.

Nel nostro paese, La Banca d’Italia (art.96-ter del d.lgs. 385/1993) detiene poteri specifici di vigilanza sui sistemi di tutela dei depositanti.

Quali banche aderiscono al FITD?

Secondo quanto stabilito dalle direttive europee, gli istituti di credito che aderiscono al FITD sono:

  • Tutte le banche italiane (escluse le banche di credito cooperativo);
  • Le banche online (istituti di credito con licenza bancaria);
  • Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia (se non aderenti ad un sistema di tutela estero equivalente).
  • Le succursali italiane di banche comunitarie (non obbligatoriamente).

Chi sono i beneficiari dei FITD?

Le garanzie del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono destinate a tutti i depositanti delle banche aderenti al FITD nell’area europea.

Ciascun istituto di credito garantisce fino a 100.000 euro per ogni depositante. Nel caso in cui egli sia intestatario di più depositi, i conti saranno cumulati e il limite di garanzia di 100.000 euro verrà applicato sull’importo complessivo.

Per i conti cointestati, il saldo sarà riconosciuto a ciascun cointestatario in maniera equivalente. Nel caso in cui uno dei cointestatari sia titolare di altri depositi, la quota del conto cointestato verrà cumulata agli altri depositi ai fini della garanzia di 100.000 euro.

Concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro, anche gli interessi maturati al momento della liquidazione coatta amministrativa della banca.

Se al momento della liquidazione coatta amministrativa della banca, vi sia un deposito eccedente la soglia di 100.000 euro, esso non verrà rimborsato dal FITD ma verrà iscritto allo stato passivo della banca e potrà concorrere ad una liquidazione.

A quale tipologia di depositi si estende la garanzia del FITD?

Gli interventi previsti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono garantiti a tutti i crediti dei fondi acquisiti dagli istituti bancari (euro o valuta) con obbligo di restituzione. In pratica, sono oggetto di tutela del FITD:

  • Assegni circolari e titoli assimilabili;
  • Conti correnti;
  • Conti deposito a risparmio (liberi o vincolati);
  • Certificati di deposito.

In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il FITD procederà immediatamente, per mezzo della propria banca agente, con il rimborso automatico ai depositanti entro 7 giorni lavorativi dalla data di liquidazione.

Quali prodotti bancari non beneficiano delle garanzie offerte dal FITD?

Come abbiamo già detto, le garanzie di tutela del FITD si estendono a tutti i crediti dei fondi acquisiti dalle banche con obbligo di retrocessione. Tuttavia, per i fondi di investimento così come per altri strumenti bancari, non sono in alcun modo previste forme di tutela da parte del FITD.

Sono assolutamente esclusi dagli interventi di tutela e dai benefici di rimborso previsti dal FIDT:

  • Pronti contro termine;
  • Le obbligazioni;
  • Le azioni;
  • Qualsiasi strumento di investimento.

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