Riscossione coattiva dei Tributi locali

Riscossione Coattiva dei tributi locali

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una nuova disciplina riguardo la riscossione tributi degli enti locali introducendo la possibilità di ricorrere all’accertamento esecutivo. È possibile effettuare il pagamento spontaneo dei tributi locali?

Resta ferma la possibilità di pagamento spontaneo dei tributi locali, evitando i costi e le conseguenze di una riscossione coattiva.

Tale pagamento può essere effettuato sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24 o attraverso strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dagli enti impositori, tra questi la piattaforma PagoPA.

Quanto detto vale nel caso in cui la riscossione spontanea non avvenga mediante l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Come funziona la riscossione coattiva?

In caso di mancato pagamento dei tributi, gli enti locali hanno diverse alternative a cui ricorrere per la riscossione del credito. Anzitutto possono provvedere alla riscossione in forma diretta, oppure affidarla a società strumentate in house.

L’affidamento dell’attività di riscossione può essere effettuato in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione o in favore di soggetti esterni, come concessionari privati che ottengano l’iscrizione in un apposito albo dei soggetti abilitati a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.

Come anticipato, la grande novità apportata dalla legge di Bilancio alla disciplina della riscossione coattiva dei tributi locali, concerne principalmente l’istituzione dell’accertamento esecutivo, in analogia a quanto era già previsto per le entrate erariali.

Si tratta di uno strumento in vigore dal primo gennaio 2020, relativamente ai rapporti pendenti a tale data, in modo da consentire all’ente di emettere un unico atto di accertamento contenente tutti gli elementi idonei a renderlo titolo esecutivo ai fini della possibile esecuzione forzata.

I termini della riscossione coattiva

Il pagamento dei tributi deve essere effettuato nello stesso termine entro cui può essere presentato apposito ricorso, vale a dire 60 giorni dalla notifica.

Le modalità per la presentazione dell’eventuale ricorso in opposizione alla procedura coattiva devono essere espressamente descritte nell’atto.

Peraltro, la riscossione è sospesa per 180 giorni dalla data dell’affidamento, nel caso in cui il procedimento di esecuzione sia affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione.

Tale termine di sospensione è ridotto a 120 giorni nel caso in cui la riscossione sia affidata al medesimo soggetto che si sia occupato dell’accertamento. La predetta sospensione non opera per le azioni cautelative e conservative o negli altri casi previsti dalla legge, così come nei casi di accertamenti definitivi o di recupero a seguito di  decadenza da una precedente rateazione.

Inoltre, è bene sapere che in ipotesi di fondato pericolo dell’esito della riscossione, questa può essere affidata anche prima del termine di 60 giorni o di quello per il ricorso.

Dilazione pagamenti riscossione coattiva

È previsto un diverso schema di dilazione dei pagamenti, salvo diversa regolamentazione da parte degli enti locali, per l’eventualità in cui il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà:

  • fino a € 100,00 nessuna rateazione;
  • da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
  • da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
  • da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
  • da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
  • oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, è possibile una sola proroga della dilazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, salvo decadenza.

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Categoria: Fisco e Tributi

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