In questi ultimi mesi, molti imprenditori stanno ricevendo cartelle esattoriali per il mancato rimborso dei finanziamenti ottenuti durante l’emergenza sanitaria Covid-19. Si tratta dei prestiti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale, che prevedevano una copertura statale fino al 90% – e in alcuni casi fino al 100% – dell’importo erogato.
Il funzionamento dello strumento era apparentemente lineare: la banca concedeva il finanziamento all’impresa e il Fondo pubblico interveniva a garanzia del rischio. In caso di mancato pagamento delle rate, l’istituto di credito attivava la garanzia; Mediocredito Centrale (MCC) versava alla banca la quota garantita e subentrava nel rapporto di credito, diventando a sua volta creditore nei confronti dell’imprenditore o degli eventuali fideiussori. È proprio in questa fase che, in molti casi, viene emessa una cartella esattoriale per il recupero delle somme.
Il nodo giuridico: la cartella non è automatica
Il punto centrale, spesso ignorato, è che l’emissione della cartella non è un passaggio automatico né scontato. Una recente pronuncia giurisprudenziale ha ribadito un principio fondamentale: il credito derivante da un finanziamento bancario nasce come rapporto di natura privatistica, ossia come contratto di mutuo tra banca e impresa. L’intervento di un soggetto pubblico tramite surroga non modifica la natura originaria del credito.
In altre parole, anche se il creditore diventa un ente pubblico, il credito resta di origine privata.
Di conseguenza, prima di procedere all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella esattoriale, è necessario che esista un titolo esecutivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo.
In assenza di un titolo giudiziale valido, la cartella può presentare un vizio originario di procedura ed essere oggetto di impugnazione.
L’annullamento della cartella cancella il debito?
No. È un passaggio delicato che va chiarito con precisione.
L’eventuale annullamento della cartella non comporta automaticamente l’estinzione del debito. Significa però che il creditore deve percorrere la strada corretta: ottenere prima un titolo esecutivo e solo successivamente avviare la riscossione.
Non si tratta di un formalismo giuridico, ma di una differenza sostanziale che incide sui tempi, sulle modalità di recupero e, soprattutto, sulle garanzie di difesa riconosciute al debitore.
Questo principio non riguarda esclusivamente i finanziamenti concessi durante la pandemia. Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI opera anche in condizioni ordinarie e molti prestiti aziendali continuano a essere assistiti da garanzia MCC. In caso di inadempimento, possono quindi ripresentarsi le stesse criticità giuridiche legate alla legittimità della cartella esattoriale.
Cosa fare se ricevi una cartella per un prestito garantito MCC
È fondamentale analizzare la situazione per verificare la natura del credito, accertare l’esistenza di un titolo esecutivo e, soprattutto, controllare le modalità e i termini della notifica. Solo a quel punto, valutare eventuali motivi di opposizione.
Pagare senza effettuare queste verifiche può significare rinunciare a strumenti di tutela importanti. Al contrario, ignorare l’atto può esporre a conseguenze gravi, come pignoramenti del conto corrente, dello stipendio o di altri beni.
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