Ristrutturazione del debito: ecco come agire

Ristrutturazione del debito

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, di recente modificato dall’articolo 57 del decreto legislativo 14/2019, è un mezzo di risanamento di una impresa con molti debiti. L’imprenditore dell’azienda in crisi vi ricorre per alleggerire la situazione debitoria dell’azienda e riequilibrare la situazione finanziaria di tale società.

Cosa significa ristrutturare il debito

Si tratta di un accordo soggetto alla omologazione del Tribunale. Con tale accordo è lo stesso imprenditore a continuare a dirigere la propria impresa e, per consentirgli di effettuare il risanamento, il suo patrimonio viene protetto da alcune tutele, come il blocco di azioni esecutive e cautelari.

Come si applica

Gli accordi di ristrutturazione del debito possono essere proposti all’imprenditore che esercita un’attività commerciale, agricola o artigiana anche senza scopo di lucro, ma non si applicano all’impresa minore. L’impresa “minore” presenta tutti i seguenti requisiti:

  • Attivo patrimoniale non superiore a 300mila nei tre esercizi precedenti alla data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Oppure dall’inizio della sua attività, se tale inizio è più recente, e quindi non copre tre esercizi.
  • Ricavi totali non superiori complessivamente a 200mila euro nei tre esercizi precedenti alla data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Oppure dall’inizio della sua attività, se tale inizio è più recente, e dunque non copre i tre esercizi.
  • Un ammontare complessivo di debiti non superiore a 500mila euro.

I valori appena elencati possono essere rivisti ogni 3 anni, mediante apposito decreto del Ministro della giustizia.

Ristrutturazione del debito: condizioni e doveri

L’imprenditore deve trovarsi in uno stato di crisi o di insolvenza per presentare la domanda per l’accordo di ristrutturazione. Il debitore e i creditori devono comportarsi secondo i principi di correttezza e buona fede. I creditori hanno l’obbligo di collaborare in modo leale con il debitore, gli altri soggetti preposti, e con gli organi che sono nominati dall’autorità giudiziaria. Devono inoltre rispettare l’obbligo della riservatezza in merito alla situazione del debitore, sulle iniziative che assume e sulle informazioni che acquisisce.

Le fasi del procedimento

Il procedimento per avviare l’accordo di ristrutturazione del debito si articola in tre fasi principali:

  1. Deposito della domanda di accesso;
  2. Omologazione da parte del Tribunale;
  3. Esecuzione dell’accordo.

Si possono verificare anche delle fasi eventuali, come:

  • L’impugnazione contro l’omologazione degli accordi
  • La sospensione dell’accordo
  • La revoca della omologazione di tale accordo.

Il deposito della domanda di accesso

Il deposito della domanda di accesso alla ristrutturazione del debito può essere effettuato in due modi diversi:

  • Con accordo già concluso: la domanda viene proposta con un ricorso del debitore. Il ricorso deve indicare anche le ragioni della domanda e il piano di risanamento.
  • Con accordo ancora da trovare: in questo caso, il debitore dovrà fornire una documentazione iniziale diversa. Tuttavia, ha tempo fino a 30-60 giorni (eventualmente prorogabili per ulteriori 60 giorni se sussistono giustificati motivi) per presentare l’accordo per la ristrutturazione del debito e la documentazione ulteriore correlata.

Il piano di risanamento deve essere effettuato da professionisti indipendenti (come, per esempio, i consulenti di Rexpira), che certifichino la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità della ristrutturazione del debito.

Da segnalare anche che creditori e qualsiasi interessato possono presentare opposizione alla domanda di ristrutturazione del debito, entro 30 giorni a partire dalla domanda di accesso e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese. Questa opposizione può essere fatta anche nei confronti delle convenzioni di moratoria, cioè delle modalità con cui si è trovato l’accordo per ristrutturare il debito. Sulle opposizioni, il Tribunale decide in Camera di Consiglio con una sentenza, contro la quale si può eventualmente fare reclamo presso la Corte d’Appello.

La fase di omologazione

Il Tribunale può decidere di accogliere oppure rigettare la richiesta di omologazione. Nel caso di accoglimento, viene emessa una sentenza che viene notificata e quindi inserita nel Registro delle Imprese. Produce i suoi effetti a partire dalla data di pubblicazione.

Se il Tribunale non omologa gli accordi di ristrutturazione, dichiara con una sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale su ricorso di uno dei soggetti che sono legittimati a presentarlo. L’apertura della liquidazione non si verifica mai d’ufficio, ma solo se i soggetti interessati presentano una istanza.

L’esecuzione dell’accordo

Sia nel corso delle trattative per trovare l’accordo, sia nell’esecuzione di tali accordi, il debitore e i suoi creditori devono rispettare i principi di buona fede e correttezza.

Nel corso dell’esecuzione dell’accordo, i problemi principali possono riguardare un eventuale inadempimento del debitore.

A seconda della categoria di creditori coinvolta, il mancato pagamento può comportare determinate conseguenze:

  • Nel caso di creditori aderenti all’accordo, essi possono richiedere la fine dell’accordo di ristrutturazione del debito. Così facendo, se la richiesta viene accolta l’accordo non vale più e il debitore deve ritornare a pagare secondo gli accordi originari. Eventualmente, possono presentare anche l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
  • Se si tratta di creditori non aderenti all’accordo, il mancato inadempimento non li autorizza a richiedere la fine dell’accordo perché non sono parti contraenti. Tuttavia, possono adottare i classici rimedi, come il procedimento monitorio, oppure il procedimento cautelare. Inoltre, possono presentare la richiesta di apertura di liquidazione giudiziale.
  • Se invece si tratta di creditori “fiscali”, come l’Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e simili, se il debitore non effettua i pagamenti entro 90 giorni dalle scadenze previste, si ha una risoluzione di diritto degli accordi di ristrutturazione. Cioè, una conclusione automatica, senza l’intervento del giudice.

Non è mai troppo tardi

Se hai letto questa guida alla ristrutturazione del debito, è probabile che tu ti stia trovando in difficoltà economiche e stai cercando un aiuto. Mettiti subito in contatto con uno dei nostri consulenti, chiamando il numero verde gratuito o compilando il modulo seguente: Rexpira può aiutarti.

Categoria: Debito Bancario

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