Cosa sono le cambiali e come funzionano

Cosa sono le cambiali e a cosa servono

Articolo a cura di Giuseppe Valvo, consulente del debito Rexpira

Gli effetti bancari, più comunemente conosciuti con il nome di cambiali, consistono in un metodo di pagamento estremamente diffuso in Italia: si tratta di un titolo di credito formale e astratto, che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto a ottenere il pagamento della somma indicata, nella scadenza e nel luogo che sono previsti da essa.

Come funzionano le cambiali?

Per legge, la cambiale deve rispettare alcune formalità. In particolare deve contenere:

  • la denominazione di cambiale inserita nel titolo;
  • l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
  • il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);
  • il nome di colui al quale deve farsi il pagamento;
  • l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
  • l’indicazione della scadenza;
  • l’indicazione del luogo di pagamento;
  • la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Questi requisiti devono sussistere nel momento in cui la cambiale viene presentata per ottenere il pagamento, altrimenti risulterà incompleta.

Tuttavia, può succedere che le parti si accordino per il completamento di alcuni campi in un momento successivo all’emissione: si parla in questo caso di cambiale in bianco.

La cambiale, in quanto titolo di credito all’ordine, può essere trasferita dal beneficiario a terzi, mediante la cosiddetta girata: si tratta di un ordine, apposto sul retro della cambiale, e sottoscritto dal girante, con cui quest’ultimo ordina al debitore di pagare ad un nuovo beneficiario espressamente indicato (salvo l’ipotesi di “girata in bianco”).

Cambiale tratta e pagherò

Esistono varie tipologie di cambiali, ma le più diffuse sono la cambiale tratta ed il pagherò cambiario.

La cambiale tratta contiene un ordine di pagamento con il quale il traente impone al trattario di pagare al beneficiario una somma indicata nel titolo: il beneficiario può anche coincidere con il traente, che quindi ordina al trattario di pagare sé stesso.

Il trattario che appone la propria firma sulla cambiale accetta la tratta e diviene debitore principale.

Invece il pagherò cambiario, definito anche vaglia cambiario, consiste nella promessa di pagamento con la quale l’emittente si impegna a pagare al beneficiario la somma indicata nel titolo.

Cambiale ipotecaria

La cambiale ipotecaria è un credito cartolare garantito da ipoteca. In altre parole, la stessa contiene un diritto ipotecario destinato a circolare insieme al titolo di credito. Quindi, il titolare della cambiale può trasferire l’ipoteca senza dovere ricorrere alla relative iscrizione nei registri immobiliari, fermo restando che la costituzione dell’ipoteca necessita di un atto notarile e della sua iscrizione nei registri immobiliari, oltre che sulla cambiale stessa. In caso di inadempimento da parte del debitore, la cambiale legittima il titolare ad agire esecutivamente sui beni oggetto dell’ipoteca.

Si tratta di uno strumento poco utilizzato in ragione dei costi decisamente alti quali l’imposta di registro, di bollo, ipotecaria, oltre alla tassa di trascrizione, al costo nominativo di ogni cambiale e alle spese notarili.
Per quanto riguarda la cancellazione della cambiale ipotecaria, una volta estinto il debito principale, la cancellazione può essere effettuata a seguito dell’assenso del beneficiario e della relativa annotazione da parte del Conservatore nei registri immobiliari.

Pagamento con cambiale: cosa succede se non viene saldata?

Poiché la cambiale costituisce un titolo esecutivo, il mancato pagamento basta da solo a dare inizio ad un’esecuzione forzata sui beni del debitore (sempre che sul retro della cambiale sia stato validamente applicato il bollo, che è proporzionale all’ammontare della somma indicata nella cambiale stessa).

Il possessore della cambiale ha la possibilità di agire giudizialmente in due modi:

  • l’azione diretta: rivolta contro gli obbligati principali, ossia l’emittente nel pagherò e il trattario nella tratta;
  • l’azione di regresso: rivolta contro i giranti nel caso del pagherò e il traente e i giranti nel caso della tratta.
  • Tuttavia in questo caso è necessario procedere prima alla levata del protesto: si tratta di un atto redatto da pubblico ufficiale, che accerta in forma solenne che la cambiale è stata presentata correttamente, ma il pagamento non è stato effettuato. Levato il protesto, lo stesso viene pubblicato dalle Camere di Commercio nel Registro protesti per un periodo previsto di cinque anni, salvo precedente cancellazione in caso di riabilitazione.
  • Il primo evidente effetto del protesto consiste, pertanto, nel rendere impossibile al debitore l’accesso al credito.
  • Il secondo è, invece, la possibilità per il creditore di esercitare proprio l’azione di regresso.

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