Accollo del mutuo: cos’è e come si richiede

L’accollo del mutuo consiste nel subentro di un terzo soggetto nel rimborso del finanziamento assunto dal mutuatario originario.

Le persone che vengono coinvolte nella stipulazione di un accollo sono tre:

  • l’accollante, ovvero il soggetto che assume la nuova obbligazione di pagamento nei confronti della banca;
  • l’accollatario, cioè la banca creditrice a cui deve essere rimborsata la somma di denaro mutuata;
  • l’accollato, ovvero il soggetto che ha originariamente stipulato il contratto di mutuo

L’accollo del mutuo può essere di due tipologie.

L’accollo cumulativo, che prevede che l’accollato rimanga vincolato nei confronti dell’accollante. Pertanto, in questa eventualità, ove l’accollante non adempia all’obbligazione assunta, il debitore originario resta comunque obbligato a rimborsare alla banca la somma mutuata. Si tratta di una modalità a cui, in genere, si ricorre ove l’accollante non abbia garanzie tali da rassicurare la banca sulla possibile liberazione dell’accollato.

Al contrario, nell’accollo liberatorio l’accollato viene integralmente liberato dall’onere di rimborsare la banca e, in caso di inadempimento dell’accollante, non si verifica alcuna reviviscenza dell’originaria obbligazione di pagamento.

Mentre non è necessario che la banca partecipi al contratto di accollo ove lo stesso sia cumulativo (accollo interno), è invece necessaria la sua accettazione in caso di accollo liberatorio, poiché la stessa deve dichiarare nell’atto espressamente di volere liberare l’obbligato originario (accollo esterno).

Va ovviamente tenuto presente che, in ogni caso, la banca non è obbligata ad accettare l’accollo e a liberare l’accollato.

Quando conviene l’accollo del mutuo?

Le motivazioni per cui si può pensare di ricorrere all’accollo del mutuo possono essere varie, ad esempio si può ricorrere all’accollo in caso di vendita di un immobile su cui grava un mutuo non ancora interamente pagato, così facendovi subentrare l’acquirente.

Oppure, in caso di separazione tra coniugi cointestatari di un contratto un mutuo, il ricorso all’accollo consente a uno dei due di assumere la proprietà dell’abitazione e l’obbligo di estinguere il mutuo liberando l’altro.

Altra ipotesi può essere quella in cui, in caso di successione ereditaria, gli eredi decidano di accollarsi il mutuo gravante su un immobile caduto in successione subentrando all’obbligazione contratta originariamente dal defunto.

Perché ricorrere all’accollo del mutuo?

Inoltre, in generale l’accollo del mutuo presenta l’indubbio vantaggio economico di consentire il risparmio delle spese solitamente legate all’accensione del finanziamento, vale a dire quelle di perizia e di istruttoria, quelle notarili, etc.

Vi è, poi, un vantaggio in termini di tempo, poiché, essendo già state effettuate dall’istituto di credito tutte le verifiche preliminari alla concessione del mutuo, molte di queste non devono essere ripetute in caso di accollo, con conseguente maggiore rapidità nella sua concessione.

Tuttavia, nonostante gli indubbi vantaggi che può comportare l’accollo, prima di ricorrervi è necessario prestare attenzione ad alcuni fattori.

Innanzitutto, l’accollante dovrà accertarsi che l’accollato sia in regola con il pagamento delle rate e non risulti un cattivo pagatore e ciò per evitare di essere tenuti a restituire gli importi impagati dal debitore originario.

È, inoltre, consigliabile verificare attentamente il tipo di mutuo originario in cui si intende subentrare e il tasso di interessi applicato, al fine di comprendere se sia può conveniente l’accollo, piuttosto che la sottoscrizione di un nuovo contratto di mutuo.

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Categoria: Debito Bancario

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