Prontuario dell’usura bancaria

Difendersi dall'usura bancaria

Nel nostro ordinamento giuridico l’usura bancaria è regolamentata dell’Art. 644 del Codice penale, ridisegnato dalla legge 108 del 1996, che ne completa e ne disciplina l’illecito. Scopriamo insieme la definizione, la normativa sull’usura bancaria, quando il tasso è considerato usuraio e con quali sanzioni questo reato viene punito dalla Corte di Cassazione italiana.

Cos’è l’usura bancaria: definizioni e normativa

 “Si ha usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato”.

Con il reato di usura bancaria si identifica una specifica forma di usura praticata da banche e finanziarie, che a fronte di un’erogazione di credito – sotto forma di mutui e prestiti – giunge all’applicazione di tassi di interessi usurari, superiori in maniera spropositata a quelli consenti dalla normativa finanziaria.

In particolare, per il calcolo dell’usura in conto corrente, la Legge 108/96 apporta una modifica importante: considerando specifici parametri di riferimento che addizionandosi determinano ulteriori costi addebitati al correntista in correlazione alle operazioni di erogazione del credito, per determinare il tasso di interesse usurario si deve tener conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

È importante chiarire, inoltre, che ai sensi della Legge sull’usura della Banca d’Italia e dei Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicati trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, per rilevare i tassi effettivi globali medi – conosciuti con l’acronimo TEGM – utili per definire il tasso soglia attivo per la tipologia di operazioni finanziarie rilevale, si devono valutare gli interessi annuali praticati dagli istituti di credito per operazioni della medesima natura.

Quando i tassi di interesse sono usurai?

Il Decreto legge “Salva Banche”, 29.12.2000, n. 394, convertito in legge 28.02, 2001, n.24, recante disposizioni in materia di usura, ha stabilito che «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento»

In pratica, la legge sancisce che gli interessi corrispettivi applicati dalle banche, in relazione all’erogazione di un credito, diventano usurai quando sono superiori al tasso soglia.

Quest’ultimo, stabilito il 14.5.2011, è identificato come «tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali».

Nullità del reato di usura bancaria

L’impiego di un tasso usuraio viene riconosciuto come reato, solo se il tasso pattuito per quell’onere supera la soglia di legge nel momento della sua pattuizione. Se la diminuzione del tasso soglia sopravviene successivamente, in condizioni di inadempimento da parte del debitore, non sussiste reato da imputare all’istituto di credito né, tantomeno, il debitore potrà avvalersi del diritto di presentare richiesta di estinzione anticipata del prodotto finanziario sottoscritto.

Per la legge, infatti, la sanzione prevista dal decreto antiusura viene applicata soltanto in caso di interessi originariamente usurari, rappresentanti un vizio genetico del contratto, quindi, già presenti al momento della sottoscrizione e non sopraggiunti successivamente.

Quali sono le penali per gli istituti di credito in caso di usura bancaria?

Nel caso in cui sia accertato il reato di usura da parte di una banca o finanziaria, gli interessi debitori e le commissioni di massimo scoperto a carico del debitore verranno rettificate immediatamente, mentre, l’istituto di credito rischierà una pena detentiva da 1 a 6 anni congiuntamente ad una sanzione da Euro 3.098,74 a Euro 15.493,71.

Nello specifico, l’art. 1 della Legge 108/96 dichiara che le sanzioni siano aumentata di 1/3 della metà, al verificarsi di tali condizioni:

  • richiesta in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
  • reato commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
  • reato commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
  • reato commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

Il medesimo articolo contiene, inoltre, le presenti disposizioni:

“Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.

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Categoria: Debito Bancario

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