La revoca della rinuncia all’eredità

La revoca della rinuncia dell'eredità

Colui che rinuncia all’’eredità non perde la propria delezione fino a quando gli altri soggetti coinvolti non abbiano acquisito i diritti ereditari. Ma come va esercitato il diritto di revoca della rinuncia all’eredità? Qual è la forma e quali sono i presupposti per avvalersi del diritto di revoca della rinunzia all’eredità? Scopriamolo insieme.

Le disposizioni del Codice Civile riguardo la revoca della rinuncia all’eredità

L’ordinamento italiano, tramite la revoca della rinuncia all’eredità, concede ai soggetti rinunciatari la possibilità di presentare una revoca a tale decisione rendendo una dichiarazione contraria all’atto di rinuncia e assicurandosi così una titolarità dei beni ereditati.

L’art. 525 del Codice Civile dispone:

Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità“.

Ciò significa, che la rinuncia non fa decadere in maniera assoluta il diritto all’eredità ma ne tutela la delazione fino a quando altri soggetti non acquistino in pieno la titolarità dell’eredità.

L’articolo 525 del Codice Civile predispone, quindi, la tutela del diritto di delazione ereditaria, impedendo che tale diritto non decada per mera rinuncia. Infatti, la Suprema Corte dichiara che:

perché il chiamato perda la delazione è necessario, a norma dell’art. 525 c.c., che ricorrano due presupposti: il primo, che il relativo diritto di accettare non sia prescritto ex art. 480 c.c., o che il chiamato non sia decaduto dal medesimo ex art. 481 c.c.; il secondo, che l’eredità non sia stata acquistata da altro dei chiamati” (Cass. civ., 23.01.2007, n. 1403).

Presupposti necessari per la revoca della rinuncia all’eredità

Affinché sia ammissibile la revoca alla rinuncia di eredità è necessaria la compresenza di due presupposti:

  • deve essere presentata prima dell’avvenuta prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità, per tanto entro un termine massimo di dieci anni dall’apertura della successione
  • l’eredità non deve essere stata già accettata da altri soggetti chiamati.

Con quale forma si presenta la revoca di rinuncia all’eredità?

Formalmente, la revoca della rinuncia non è vincolata a particolari requisiti e può essere presentata nella stessa forma prevista per l’accettazione, sia espressa, sia tacita.

A tal proposito, la recente giurisprudenza ha ribadito e confermato il principio secondo il quale la rinuncia all’eredità permette un’accettazione successiva che può anche essere tacita nel caso in cui il comportamento del soggetto rinunciatario sia incompatibile con la sua volontà di non accettare l’eredità spettante.

La revoca della rinuncia all’eredità può anche essere fatta in tribunale, recandosi in cancelleria con una dichiarazione contraria all’atto di rinuncia. Si deduce chiaramente che non esiste un modello unico per la revoca, quanto invece la possibilità di presentarne richiesta in molteplici forme in relazione alla strada prescelta dagli eredi per esercitare il diritto di rinuncia riconosciuto dall’art. 525 del codice civile.

Infine, è importante distinguere: la facoltà di revoca della rinuncia all’eredità spettante agli eredi, dalla revoca della rinuncia ottenuta a seguito dell’impugnazione promossa dai creditori del rinunciante, disciplinata dall’art.524 c.c..

L’impugnazione della rinuncia da parte dei creditori ha il differente scopo di consentire ai creditori la possibilità di ottenere l’autorizzazione ad accettare l’eredità del rinunciante, nel caso in cui la rinuncia avvenga a danno del creditore. Per presentare una revoca della rinuncia all’eredità, è necessario affidarsi a legali esperti che conoscano nel dettaglio le insidie e le sfaccettature di tale normativa.

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