Recupero crediti: funzionamento e leggi che lo regolano

come difendermi dal recupero crediti

Il creditore che abbia intenzione di recuperare un proprio credito nei confronti di un debitore insolvente ha la possibilità di attivarsi personalmente a tal fine, ovvero di ricorrere all’aiuto di soggetti terzi, quali avvocati, società specializzate, etc.

A loro volta, questi soggetti hanno il dovere di esercitare la propria attività di recupero crediti nel rispetto della dignità del debitore, evitando tutti quei comportamenti che possano lederne la riservatezza. Questo è quanto sostenuto da ultimo dal Garante della Privacy che ha stilato un vademecum delle regole di correttezza a cui società e professionista che svolgono l’attività di recupero crediti devono attenersi.

In particolare, secondo quanto previsto dal vademecum, i solleciti di pagamento al debitore devono avvenire con modalità tali da essere portate a conoscenza solo di quest’ultimo (il soggetto interessato), stante il divieto di comunicare le informazioni relative ai mancati pagamenti a soggetti terzi. Inoltre, le attività di recupero dei crediti devono essere svolte in maniera tale da non esercitare indebite pressioni sull’interessato.

Il Garante ha, poi, espressamente indicato come illecite le modalità invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione quali:

  • visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta);
  • comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
  • utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali;
  • affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile.

Come devono essere gestiti i miei dati personali?

Anzitutto, possono formare oggetto di trattamento per recupero crediti i soli dati necessari all’esecuzione dell’incarico (dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita IVA, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e recapiti, anche telefonici) forniti dall’interessato o desumibili da elenchi o registri pubblici.

Inoltre, il titolare del trattamento dei dati (cioè il soggetto incaricato di recuperare il credito) ha l’obbligo di informare  gli interessati dei dati indicati dall’art. 13 del c.d. Codice della privacy (finalità, natura obbligatoria o meno del trattamento dei dati personali, etc.), con particolare riferimento all’indicazione degli eventuali responsabili del trattamento  ai quali è rimesso l’incarico di procedere al recupero crediti, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso riferimento nell’informativa resa.

In ogni caso, una volta raggiunto lo scopo perseguito dal titolare del trattamento dei dati (pagamento delle somme dovute), questi deve cancellare i dati in suo possesso.

Ritengo che il mio creditore stia violando i miei diritti, cosa posso fare per tutelarmi?

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice della privacy, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) riconosce all’interessato (in questo caso al debitore) la possibilità di esercitare nei confronti del titolare del trattamento (il soggetto creditore) alcuni diritti, indicati all’art. 7 del Codice. Tra questi, l’interessato ha la possibilità di richiedere l’origine dei dati personali che lo riguardano; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, oppure, al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In caso di violazioni da parte del titolare del trattamento dei dati personali, sono specificamente previste delle sanzioni amministrative e penali connesse alla violazione del Codice Privacy, oltre a potersi profilare, nei casi più estremi, la configurazione di alcuni reati.

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