Ravvedimento operoso: calcolo e normativa 2021

Al fine di regolarizzare versamenti omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, è stato istituito a favore dei contribuenti il ravvedimento operoso che consente, inoltre, di ottenere la riduzione delle sanzioni. Capiamo insieme chi può usufruire di questo strumento, come calcolare la sanzione ridotta e cosa prevede la normativa in caso di ravvedimento operoso parziale o frazionato.

Beneficiari ravvedimento operoso 2021

In passato, per usufruire del ravvedimento operoso era necessario rispettare specifiche tempistiche, mentre, se ne perdeva completamente il beneficio di utilizzo dopo la constatazione della violazione. Oggi, invece, il ravvedimento è reso vano solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, mentre rimane come strumento deflattivo del contenzioso a disposizione di tutti i contribuenti.

Regolarizzazione posizione tributaria

Dal 1 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è stato fissato allo 0,01%. I contribuenti, in caso di errori, omissioni o versamenti insufficienti, possono regolarizzare la propria situazione debitoria pagando in maniera spontanea:

  • l’imposta dovuta;
  • gli interessi legali;
  • la sanzione ma in misura ridotta.

Il pagamento della sanzione ridotta deve avvenire contemporaneamente alla regolarizzazione dell’imposta e al pagamento degli interessi tramite un solo modello F24 in cui compaiano le tre voci distinte con i relativi codici tributo. Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 1-quarter dell’art. 13, pur facendo ricorso al ravvedimento operoso i contribuenti non sono esonerati da eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.

Calcolo sanzione ridotta

Tra i benefici ottenuti facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso vi è la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione.
Nello specifico, la sanzione su scala decimale è ridotta a:

  • 1/10 nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di scadenza originaria;
  • 1/9 nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione, o nel caso in cui non sia prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/8 nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa l’anno di violazione, o nel caso in cui non sia prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • 1/7 nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa l’anno successivo di violazione, o nel caso in cui non sia prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • 1/6 nel caso in cui la regolarizzazione avvenga oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di violazione, o nel caso in cui non sia prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/5 nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dopo la constatazione della violazione per mezzo di un processo verbale;
  • 1/10 del minimo rispetto a quella prevista in caso di omissione della presentazione della dichiarazione, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, o a 1/10 del minimo rispetto quella prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Per versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, è prevista un’ulteriore riduzione della sanzione pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo.

Normativa ravvedimento operoso parziale/frazionato

Secondo quanto stabilito dalla normativa, il ravvedimento operoso si intende perfezionato anche per una sola parte dell’imposta dovuta, nel caso n cui siano stati pagati gli interessi e le sanzioni in misura proporzionale alla frazione del debito d’imposta versato in ritardo. La riduzione per ravvedimenti operosi parziali o frazionati deve essere individuata quando si procede alla regolarizzazione della propria posizione, mentre gli interessi corrisponderanno all’intero periodo di ritardo.

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