Arbitro Bancario Finanziario: cos’è e come funziona

Cos'è e come funziona l'ABF

“L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”.

Questa è la definizione ufficiale dell’arbitro bancario, ma proviamo a capire insieme qualcosa di più di cos’è e come funziona.

Innanzitutto, l’ABF è un organismo indipendente, imparziale ed autonomo. È sostenuto nella sua attività dalla Banca d’Italia e mira sostanzialmente alla risoluzione “stragiudiziale” delle controversie, offrendo ai consumatori un’alternativa più semplice, veloce ed economica rispetto al normale ricorso al giudice ordinario.

Si tratta di un vero e proprio arbitro che decide, secondo diritto, chi ha torto e chi ha ragione.
Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se la banca non le rispetta questo inadempimento viene reso pubblico, conferendo una percezione negativa alla reputazione della banca stessa.

Chi può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario?

Chiunque si trovi ad avere problemi con una banca o con un intermediario finanziario può chiedere l’intervento dell’Arbitro per la risoluzione della questione, anziché avviare una procedura giudiziale più complessa.

Ma ci sono alcune limitazioni: bisogna, infatti, tenere presente che è possibile ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario solo nei casi relativi a operazioni e servizi su conti correnti, mutui, prestiti, e cessioni del quinto di valore non superiore ai 100.000 euro.

L’ABF sarà, dunque, competente su tutte le controversie relative ai pagamenti o al mancato rispetto dei diritti o degli obblighi bancari che coinvolgono gli intermediari finanziari che aderiscono agli albi della Banca d’Italia.

Nel caso specifico in cui non si ricorra per ottenere una somma dalla banca, bensì per accertare appunto obblighi, diritti, e facoltà (ad esempio per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo) non vi sono limiti di importo.

Al contrario, non ci si può rivolgere all’ABF nei seguenti casi:

  • questioni controverse anteriori al 1° gennaio 2009 (anno di nascita dello stesso ABF);
  • liti su beni e servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali beni concessi in leasing o venduti mediante operazioni di credito al consumo;
  • servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati;
  • se è già pendete un procedimento giudiziale o di esecuzione forzata o di ingiunzione.

 

Come si accede all’Arbitro Bancario Finanziario?

Prima di rivolgersi all’ABF è consigliabile che il consumatore cerchi di trovare una soluzione diretta presentando formale reclamo alla banca o all’intermediario interessato, che ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Se non si riceve risposta entro i termini o se comunque questa non soddisfa il cliente, ci si può rivolgere all’ Arbitro Bancario entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

Accedere all’ABF è relativamente semplice: basta inoltrare direttamente al sistema la documentazione con il pagamento di 20 euro come contributo per le spese procedurali, che in caso di accoglimento del ricorso verrà poi rimborsato dall’intermediario.

Proprio a tal proposito è importante ricordare che è attivo il Portale dell’ABF, attraverso il quale è possibile inoltrare i ricorsi on-line. La durata della procedura è al massimo di nove mesi, tempo comunque decisamente inferiore a quello normalmente impiegato dalla giustizia civile ordinaria. Una volta istruito dalla Segreteria Tecnica, il ricorso viene esaminato da un Collegio arbitrale, un organo decidente alle cui competenze sono rimesse le decisioni risolutive relative alle varie controversie. La decisione è assunta, a maggioranza, sulla base della documentazione raccolta e deve essere sempre motivata.

È importante comunque ribadire che le pronunce dell’ABF non sono sentenze e non sono impugnabili: se le parti non sono soddisfatte possono in ogni caso rivolgersi alla giustizia ordinaria.

Come e perché conviene rivolgersi all’ABF?

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario ha il vantaggio di essere veloce ed evitare le lunghe e complesse procedure richieste qualora si intraprendesse un procedimento giudiziale. Ed è economicamente conveniente, dato che comporta solo i costi minimi per le spese della procedura e non prevede necessariamente l’assistenza di un avvocato.

C’è da considerare però, che l’istanza da sottoporre all’attenzione dell’ABF è solo scritta e che l’organo giudicante non chiamerà le parti in causa ad esporre verbalmente le proprie posizioni. Pertanto, la trattazione scritta degli argomenti è fondamentale per ottenere l’eventuale vittoria del consumatore. Proprio per questo a volte è conveniente farsi assistere da un consulente esperto, così da elaborare il reclamo in maniera corretta ed efficace, completo di informazioni precise nonché di quelle realmente importanti.

Rexpira può aiutarti mettendo a disposizione i propri consulenti specializzati per analizzare la controversia e per definire le fasi di presentazione del reclamo e dell’eventuale ricorso all’ABF. Contattataci per una consulenza assolutamente gratuita.

Categoria: Debito Bancario

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