Cessione del credito: cos’è e come funziona

Tutto quello che c'è da sapere sulla cessioen del credito

La cessione del credito è un accordo che trasferisce il diritto di credito da un soggetto a un altro.

È una procedura disciplinata dagli art. 1260 e seguenti del codice civile secondo cui: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.

Si tratta dunque di un contratto bilaterale secondo cui il soggetto creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) il proprio credito nei confronti del debitore ceduto.

I soggetti, quindi, coinvolti nella cessione del credito sono generalmente tre:

  1. il cedente, ossia colui che ha il diritto di credito ed è pronto a cederlo;
  2. il ceduto, vale a dire il debitore;
  3. il cessionario, il soggetto terzo che acquisirà il credito.

In virtù di tale accordo il cessionario subentra al creditore originario con gli stessi diritti ed obblighi che il cedente aveva nei confronti del debitore. Infatti, la cessione produce l’effetto di trasferire insieme al credito anche i relativi privilegi e le garanzie, sia personali che reali, ad esso eventualmente pertinenti; così come il terzo cessionario acquisisce anche tutti i rischi ad essa connessi, come ad esempio l’inadempimento del debitore.

Nel caso specifico poi di cessione dei crediti bancari, la normativa civilistica viene sostituita da una normativa speciale disciplinata all’art. 58 del Testo Unico Bancario: in questo caso il cedente è la banca (o la finanziaria) presso cui era stato contratto il finanziamento, che trasferisce il proprio credito ad un’altra banca che diverrà conseguentemente il nuovo creditore del cliente.

I tipi di cessione del credito: a titolo oneroso o gratuito

La normativa prevede che la cessione del credito possa avvenire:

  • a titolo oneroso, ovvero dietro corrispettivo di una somma di denaro: generalmente questo si compone da una quota fissa più una percentuale variabile in base all’importo incassato dal cessionario;
  • a titolo gratuito, ovvero senza alcuno scambio di denaro: in questo caso, a differenza che nel precedente, non è obbligatorio garantire l’esistenza del credito, che sarà rimessa quindi alla libera pattuizione tra le parti.

Le Modalità di cessione del credito: pro soluto e pro solvendo

Esistono prettamente due modalità di cessione del credito: quella “pro soluto” e quella “pro solvendo”. La principale differenza tra le due risiede nella garanzia di pagamento.

Secondo l’art. 1267 del codice civile “il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia  in questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto”.

Generalmente quindi, salvo diverse pattuizioni, l’ipotesi tipica prevista dal codice civile è quella della cessione “pro soluto” secondo cui il cedente garantisce al cessionario solamente l’esistenza del credito, ma non dà alcuna garanzia che quel debito sarà onorato.

Nel caso, invece, di cessione pro solvendo il cedente deve garantire non solo l’esistenza del credito, ma anche il pagamento dello stesso. Quindi, nel caso in cui il debitore non dovesse adempiere al pagamento, il cedente sarà chiamato a rispondere nei confronti del cessionario per quanto garantito: dovrà corrispondere al cessionario gli interessi, rimborsare le spese della cessione e tutti i costi sostenuti e risarcire l’eventuale danno. Quest’obbligo cessa se la mancata realizzazione del credito è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o proseguire le istanze contro il debitore stesso.

Efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto

La cessione del credito avviene per effetto del consenso fra le parti  – cedente e cessionario – e può avvenire dunque anche senza il consenso del debitore ceduto. Per quest’ultimo è infatti indifferente il soggetto nei cui confronti effettuare il pagamento.

Tuttavia, possono esserci casi in cui il debitore abbia un interesse giuridico, rilevante e personale, a non effettuare la prestazione nelle mani di un altro creditore. In questo caso egli deve essere reso partecipe della cessione, la quale consisterà allora in un accordo trilaterale e non più solo fra cedente e cessionario.

Ciò che importa affinché la cessione sia efficace giuridicamente è che il debitore ceduto l’abbia accettata o che gli sia stata notificata (art. 1264 c.c.).

Infatti, il contratto di cessione produce i suoi effetti nei confronti del debitore-ceduto (ovvero ad esempio potranno essere messe in atto tutte le azioni necessarie per la riscossione del credito), solo dopo che quest’ultimo ne sia venuto a conoscenza.

Anche nel caso di cessione di crediti bancari il debitore ceduto può esserne informato solo successivamente. Ma a quel punto potrà subire dal nuovo creditore tutti gli atti esecutivi (precetti, pignoramenti ecc.) che avrebbe potuto compiere il creditore originario. Questo significa che, per esempio, il cessionario potrà pignorare l’immobile originariamente concesso in ipoteca al cedente, nonostante dai pubblici registri il titolare dell’ipoteca risulti il creditore originario.
Ma affinché la cessione di un credito bancario sia efficace giuridicamente, il nuovo creditore ha l’obbligo di darne notizia mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: diversamente l’accordo potrebbe essere considerato viziato e il cliente-ceduto potrebbe citare in giudizio il creditore e muovere opposizione alle pretese di quest’ultimo.

Sempre in tema di crediti bancari, una volta perfezionatasi la cessione, il cliente-ceduto ha anche la possibilità di contestare al nuovo creditore la violazione dei propri diritti, anche se riferita a fatti posti in essere prima della cessione esclusivamente dal creditore originario (come ad esempio la nullità di un contratto, la prescrizione di un debito).

Notifica della cessione del credito: quando e come avviene

Non vi sono termini ultimi da rispettare per la notifica della cessione. Essa può essere effettuata sia dal creditore cedente sia dal cessionario alla prima occasione utile, che generalmente coincide con la prima comunicazione che il cessionario invia al debitore, informandolo degli elementi essenziali dell’accordo e invitandolo ad adempiere al pagamento di quanto dovuto nei suoi confronti.

Solitamente tale comunicazione avviene per iscritto a mezzo raccomandata A/R, ma può anche essere fatta verbalmente.

È consigliabile comunque per il creditore notificare al debitore l’avviso dell’avvenuta cessione del credito il prima possibile per evitare disguidi nel pagamento. Per esempio può accadere che il debitore paghi il proprio debito al creditore originario, piuttosto che al cessionario, solo perché non è venuto tempestivamente a conoscenza della cessione del credito. In questo caso, affinché il debitore possa essere liberato dall’obbligazione bisognerà accertarsi del fatto che abbia agito in buona fede.

Limiti di accesso

La legge prevede che possano essere ceduti solamente quei diritti di credito di cui il creditore sia titolare e ne abbia disponibilità. Tuttavia vi sono alcune limitazioni previste dall’art. 1260 del codice civile, secondo cui non possono essere ceduti:

  • i crediti di carattere strettamente personale, come ad esempio il credito di un datore di lavoro nei riguardi del proprio dipendente;
  • i crediti la cui cessione è vietata dalla legge, come ad esempio quelli di carattere alimentare, dei minori, dell’interdetto, ecc;
  • tutti quei crediti per i quali le parti originarie, in questo caso cedente e debitore, abbiano convenuto l’incedibilità. Questo patto non è però opponibile al cessionario che abbia avuto a sé trasferito il credito ignorando questo accordo fra cedente e debitore.

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Categoria: Debito Bancario

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