Come faccio a sapere se sono protestato

L’atto di protesto viene disposto e accertato da un notaio o da un pubblico ufficiale nei confronti di un determinato soggetto che, a fronte dell’emissione di un titolo di pagamento, non ne ha garantito la copertura finanziaria. Possiamo dunque definire il protesto come una procedura a garanzia del creditore che può adire alle vie legali per ottenere la somma spettante.

Cambiali e assegni non pagati possono essere protestati:

  • L’assegno protestato: emettere un assegno scoperto, ossia senza poterne garantire il pagamento, causa l’apertura di un procedimento giudiziario, oltre all’iscrizione nel registro dei Protestati, con tutte le conseguenze del caso.
  • Cambiale protestata: anche in questo caso, quando una cambiale non viene onorata, il creditore può dare il via al protesto cambiario e l’ufficiale giudiziario farà partire il procedimento. A differenza degli assegni, per questo titolo di credito viene comunicato anche il motivo dell’eventuale rifiuto.

Le conseguenze del protesto

Cosa succede quando scatta l’atto di protesto? Prima di tutto, il debitore riceverà l’avviso di levata, ossia quella comunicazione che avvia tutto l’iter.  Con la levata del protesto, il nominativo di chi ha emesso il titolo scoperto viene formalmente inserito nel Registro Informatico dei Protesti; si viene inseriti in una sorta di “lista nera” con enormi disagi e difficoltà nell’ ottenere finanziamenti e problemi anche ad aprire semplicemente un conto corrente.  Nel caso specifico dell’assegno, inoltre, se il titolo non viene coperto entro i 60 giorni dal ricevimento della raccomandata, si dovranno pagare anche gli interessi legali, le spese di protesto e una penale del 10% da calcolare sull’importo dell’assegno. Se oltre il periodo dei due mesi il debito non viene pagato, il nominativo del debitore verrà inserito anche in CAI ovvero nella Centrale di Allarme Interbancaria.

Come faccio a sapere se il mio nominativo è protestato? L’operazione è molto semplice e può essere effettuata anche online. Basta accedere all’archivio informativo del Bollettino dei Protesti della Camera di Commercio (occorre solamente la registrazione al sito) e ricercare il proprio nominativo. In alternativa, ci si può recare personalmente negli uffici della Camera di Commercio.

Cancellare il protesto di una cambiale

Il protesto decade automaticamente dopo 5 anni dalla levata, anche se i titoli non vengono pagati. Certo è che questo non esime dal pagamento del debito contratto, per il quale il creditore potrà sempre attivare tutte le misure necessarie a rivendicare il proprio credito in sede giudiziaria.

Le iscrizioni sul bollettino possono però essere modificate, sospese e/o cancellate.
Il protesto di una cambiale può essere infatti essere cancellato prima dei 5 anni in questi casi:

  • Se il debitore ha effettuato il pagamento della cambiale entro 12 mesi dalla levata. In questo caso è possibile presentare istanza di cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti, depositando formale istanza, indirizzata al Presidente della Camera di commercio territorialmente competente, presso l’Ufficio protesti della medesima e allegando alla domanda l’effetto protestato e la quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dal beneficiario.
  • Oltre i 12 mesi, solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazioneprevista dall’articolo 17 della legge 108/1996. A tal fine il protestato, che non deve avere subito ulteriore protesto, inoltra una richiesta al Presidente del Tribunale competente per comune di residenza. Ottenuto il Decreto di riabilitazione, il protestato presenta, alla Camera di commercio competente, istanza di pubblicazione dello stesso e di cancellazione del protesto.

Cancellare il protesto di un assegno

Non è possibile l’immediata cancellazione dal Registro informatico dei protesti dell’assegno pagato.
Questa tutela è stata prevista nell’ottica di salvaguardare la funzione propria dell’assegno: mezzo di pagamento che implica l’esistenza della provvista, presso l’istituto di credito, fin dalla data di emissione dell’assegno stesso. Il protesto di un assegno, anche se pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso deve rimanere pubblicato nel Registro informatico dei protesti per almeno un anno, decorso il quale il protestato che abbia pagato l’assegno e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto a richiedere la riabilitazione.

Anche in questo caso, tuttavia, trascorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione del protesto il soggetto interessato inoltra, al Presidente del Tribunale di residenza, una richiesta di riabilitazione. Ottenuto il Decreto di riabilitazione, il protestato presenta, alla Camera di commercio competente, istanza di pubblicazione dello stesso e di cancellazione del protesto.

Il caso dell’illegittima levata del protesto

Un ultimo aspetto da analizzare è la cancellazione di protesti di assegni o cambiali per erronea o illegittima levata del protesto: in questo caso la domanda può essere presentata dagli ufficiali levatori, dalle aziende di credito e da chiunque ritenga di essere stato protestato illegittimamente od erroneamente. Per quanto riguarda l’istanza presentata dal protestato, si precisa che la Camera di commercio in genere non entra nel merito della levata del protesto, ritenendo di avere poteri di decisione limitati alle sole ipotesi di erroneità od illegittimità formale attinenti la levata del protesto. Le questioni relative al merito ed ai rapporti sostanziali inerenti il titolo di credito (es. controversie contrattuali, titoli di credito dati in garanzia, firma apocrifa, truffe, ecc.) possono essere conosciute solo dall’Autorità giudiziaria ordinaria, attivando un ricorso ex art. 700 c.p.c. o dal Giudice di pace per ricorso contro la reiezione dell’istanza.

I consulenti del debito di Rexpira possono aiutarti a presentare istanza di cancellazione del protesto, riabilitando il tuo nominativo: compila il modulo qui sotto e un nostro consulente ti ricontatterà per una consulenza gratuita.

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