Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Cosa significa?

Chiariamo prima di tutto cos’è un decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo è un atto giudiziario con effetti precisi e definitivi, attraverso il quale il giudice, su richiesta del creditore, “ingiunge” ad un soggetto debitore di adempiere agli obblighi assunti ordinando il pagamento di quanto dovuto. È un procedimento con cui il titolare di un credito certo liquido, esigibile e fondato su prova scritta, intima il pagamento di quanto gli spetta.

Dal momento della notifica del decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni di tempo per pagare la somma oggetto del decreto o in alternativa per presentare opposizione, attivando un vero e proprio processo volto ad accertare l’effettiva sussistenza del debito.

Cosa si intende per provvisorietà del decreto ingiuntivo?

La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è un provvedimento che ricade sul debitore e lo obbliga a pagare immediatamente, già alla notifica del decreto stesso, facendo decadere dunque il normale termine dei 40 giorni.

Il debitore può provvedere all’adempimento entro un arco temporale di 10 giorni, poiché il creditore che vuole procedere con il pignoramento dovrà comunque notificare, contemporaneamente o subito dopo il decreto ingiuntivo, anche l’atto di precetto. Ed è proprio quest’ultimo che permette al debitore di recuperare almeno 10 giorni di tempo per poter intervenire.

L’effetto principale del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo consiste nella riduzione dei tempi di “riscossione” a favore del creditore.

 Quando è possibile emettere un decreto provvisoriamente esecutivo?

L’art. 642 c.p.c. prevede che, su espressa istanza del creditore, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo possa essere emesso nelle seguenti situazioni:

  • se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.
  • se sussiste il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrente produce opportuna documentazione sottoscritta dal debitore che comprovi il diritto fatto valere.

Tuttavia, esistono casi in cui il giudice è tenuto a concedere la provvisoria esecuzione per legge anche se il creditore, in sede di ricorso, non ne abbia fatto esplicita richiesta. Questo è quanto succede, ad esempio, in materia di crediti condominiali per la riscossione delle spese – in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea di condominio.

Ad ogni modo, è importante tener presente che, anche in caso di provvisoria esecutività, il debitore può sempre intervenire presentando opposizione al decreto ingiuntivo.

Presentare un’istanza di opposizione a un’ingiunzione è una procedura strategica al fine di produrre le giuste argomentazioni, utili per la sospensione (salvo prove contrarie) da parte del giudice di un diritto legale dei creditori.

Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo

Nel depositare un ricorso, il creditore può fare richiesta al giudice di emettere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. In questo caso, il debitore è obbligato a pagare immediatamente e non entro il termine ordinario previsto dal provvedimento ingiuntivo di 40 giorni.

Nella realtà dei fatti, il debitore ha sempre a disposizione 10 giorni di tempo prima di subire un esproprio, questo perché prima di procedere ad un eventuale pignoramento è sempre necessaria la notifica dell’atto di precetto dalla quale devono appunto decorrere sempre 10 giorni prima di giungere all’azione esecutiva.

Quindi, con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo il creditore ottiene una considerevole diminuzione dei tempi di rientro. Tuttavia, il debitore ha a sua disposizione ugualmente 40 giorni per procedere con l’opposizione al decreto ingiuntivo ma si può procedere al pignoramento nonostante ci sia una causa di opposizione in pendenza.

Risulta ovvio che nel caso in cui il debitore vinca l’opposizione, il creditore debba restituirgli quanto sottratto con l’operazione forzata e risarcire eventuali danni provocati.

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